EFFETTI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA A TUTELA DELLA CONCORRENZA
Anche negli USA, la patria del Franchising, la conformità delle clausole contrattuali con la disciplina antitrust, ha dato luogo a grandi dibattiti giudiziari e dottrinali. In Europa, la commissione CEE, che fino al 1986 non aveva ancora preso nessuna decisione individuale per l’applicazione delle regole di concorrenza in riferimento al Franchising, nel rispondere a diverse domande scritte, aveva espresso l’avviso secondo il quale, eventuali restrizioni alla concorrenza non devono essere regolate tenendo conto del nome che si da al contratto, ma piuttosto alla sua natura.
Si può affermare che i contratti di Franchising non sfuggono, come tali, alle norme antitrust, ma anche che non sono soggetti, per se stessi, all’art.85 del Trattato, in quanto la nozione generalmente accettata di Franchising, può abbracciare situazioni molto diverse tra loro.
Il problema che si pone, dal punto di vista della concorrenza, è di sapere se l’integrazione tra Franchisor e Franchisee, è spinta fino al punto di dar luogo ad una unità dal punto di vista economico, oppure se siamo sempre in presenza di imprese completamente autonome anche sul piano economico.1
Gli accordi di franchising possono costituire delle fattispecie negoziali che possono contenere delle clausole restrittive della concorrenza, sia a livello della normativa Nazionale che di quella Comunitaria. Le norme antitrust, dettate a livello comunitario, si riferiscono ai già menzionati artt.85 e 86 del trattato CE, i relativi regolamenti applicativi (Reg.4087/88) e le varie sentenze della Corte di Giustizia Europea su quest’argomento. Per quanto riguarda il nostro ordinamento, oltre alle disposizioni Comunitarie già viste, occorre riferirsi alla disciplina prevista dalla l.n.287/90.
Occorre prima di tutto fare riferimento ai limiti e alle condizioni d’applicazione della normativa Comunitaria, che è stata dettata per tutelare “il commercio negli Stati membri”. Questo non significa che eventuali restrizioni alla concorrenza, che si verificano in uno Stato, non possano avere degli effetti negativi e rilevanti anche negli altri Stati e, di conseguenza, imporre l’applicazione delle regole comunitarie anche in questi ultimi. La Corte di Giustizia è intervenuta varie volte per accordi intercorrenti tra imprese aventi sede nello stesso Stato membro. 2
Dopo aver visto l’ambito d’applicazione territoriale della normativa sulla concorrenza, occorre vedere come le disposizioni degli artt. 85 e 86 del trattato, possano avere rilevanza per gli accordi di franchising. L’art. 85 vieta “tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d’impresa e le pratiche concordate”, mentre l’art.86 vieta “lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante”. Per ricadere nell’ambito dei divieti contenuti nell’art.85, le intese devono avere “per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del “Mercato comune” ed inoltre devono poste in essere esclusivamente tra imprese (e questo è il caso del franchising).
Il significato di “impedire”, “restringere” e “falsare”, è indicato semplificatamente con riferimento a:
a. fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b. limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c. ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d. applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza.
Per quanto riguarda l’art.86, per parlare di sfruttamento abusivo di posizione dominante si deve fare riferimento, secondo la giurisprudenza e la dottrina comunitarie, ad un determinato ambito, inteso in senso geografico e merceologico, il c.d. revelant market.
Continuando nell’esame dell’art. 85, esso prevede al terzo comma che le intese vietate ai sensi delle disposizioni precedenti, possano essere esentate dai divieti, con un’autorizzazione che le dichiari inapplicabili nel caso in cui rispettino determinate condizioni, tra cui l’esistenza, per effetto dell’intesa, di miglioramenti della produzione, o dei sistemi distributivi, ovvero la promozione del progresso tecnico ed economico, senza per questo creare delle restrizioni che non siano indispensabili al conseguimento degli effetti positivi.
Proprio questo è avvenuto con l’emanazione del Regolamento 30 novembre 1988, n.4087/88 che riguarda gli accordi di franchising e che prevede un’esenzione collettiva di questi accordi, aventi particolari caratteristiche, che non fa scattare la normativa antitrust comunitaria.
C’è stato indubbiamente un favore, prima sociologico, ma poi economico e legislativo, che ha favorito il franchising, rispetto agli altri contratti di distribuzione, e questo trovava la sua fonte nel fatto che questa nuova tecnica era ideale per i piccoli dettaglianti, la cui unica soluzione era di chiudere bottega di fronte all’invadenza dei grandi gruppi, e di conseguenza, un’eccessiva rigidità nell’applicazione delle norme restrittive della concorrenza poteva compromettere lo sviluppo futuro di questa iniziativa.
Prima della Regolamentazione avvenuta con l’approvazione del Reg.4087/88, c’era stato il tentativo di applicazione analogica al franchising delle norme dettate per l’esenzione per categoria degli accordi di distribuzione esclusiva, oppure l’applicazione al franchising di divieti specifici che riguardano i contratti di distribuzione.
Olio extravergine di oliva
L’oliva è il frutto di quella straordinaria maestosità che ha l’albero di ulivo. Da questi generosi frutti, sin dai tempi più antichi si estrae l’ Olio extravergine di oliva.
Aglianico
l’Aglianico ricco e complesso dal quale emergono tre diverse categorie di profumi; dalla frutta nera alle ciliege alle spezie, con noce moscata e cacao, alla floreale con evidenti note di viola.
In retrolfazione torna il sentore di sottobosco con more e lamponi.
Falanghina
Tra i tanti vitigni nobili presenti in Campania sin dall’antichità la Falanghina, dedicataria di una bella rassegna annuale denominata Sannio Falanghina, è senza ombra di dubbio uno dei più interessanti e diffusi, visto che oggi la troviamo in provincia di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli.